La tutela prevista dalla legge

La legge 7 dicembre 2023, n. 193 tutela le persone che hanno avuto una patologia oncologica rispetto a determinate richieste e utilizzi delle informazioni sul passato clinico. La legge è entrata in vigore il 2 gennaio 2024.

Nell’accesso ai rapporti contrattuali indicati dalla legge, il termine generale richiede che il trattamento attivo sia concluso, senza recidive, da più di dieci anni. Il periodo è ridotto a cinque anni se la patologia è insorta prima dei 21 anni; per alcune patologie esistono termini inferiori previsti dalla disciplina attuativa.

La protezione ha presupposti e ambiti precisi. Non è una cancellazione generale della storia sanitaria e non significa che ogni informazione clinica debba essere eliminata in ogni contesto.

Le regole sulla certificazione

Il decreto 5 luglio 2024 disciplina la certificazione dei requisiti. Il decreto 28 novembre 2024, pubblicato il 20 gennaio 2025, ne ha modificato alcune disposizioni.

In particolare, ai fini dell’oblio, la conclusione del trattamento attivo è individuata, in assenza di recidive, nella data dell’ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Le modifiche precisano anche la decorrenza della conservazione dei dati nei procedimenti di certificazione.

Come orientarti

Individua il contesto in cui ti viene richiesta l’informazione, conserva il modulo ricevuto e verifica con il medico competente i requisiti di certificazione. Per un rifiuto contrattuale o un uso improprio dei dati, una valutazione specifica aiuta a individuare la tutela corretta.

Non inviare la documentazione sanitaria a recapiti non verificati. Il sito offre un orientamento sul diritto, senza raccogliere referti o svolgere valutazioni cliniche.

Per approfondire

Fonti e riferimenti

Le fonti collegano a testi normativi o servizi istituzionali. Controlla il testo vigente e la disciplina applicabile alla data del fatto.

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